Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

Art. 203 (Progettazione) (art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 1 L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 2 L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. 3 Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. 4 Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3. Relazione all’articolo 203 La disposizione riproduce, con i necessari correttivi, la disciplina in tema di progettazione dettata dall’articolo 8 del decreto legislativo 30/2004.

Art. 204 (Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione) (artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004) 1 L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all’articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall’articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati; la lettera di invito e l’elenco delle imprese invitate sono trasmessi all’Osservatorio per la pubblicità sui siti T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste; l’elenco degli operatori invitati è trasmesso all’Osservatorio dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 2 I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto. 3 Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 4 Per i lavori di cui all’articolo 198, l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all’importo di cinquecentomila euro. Relazione all’articolo 204 L’articolo 9 del decreto legislativo 30/2004, disciplinava i criteri di scelta dell’offerta in modo derogatorio rispetto al diritto comune. Da segnalare, in particolare, la possibilità, nell’ambito del criterio del prezzo più basso, dell’affidamento a misura in ogni caso (norma mantenuta), e la possibilità di apprezzare i curricula delle imprese quale elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la regola secondo cui nell’ambito degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovesse comunque attribuirsi importanza preponderante al prezzo. Queste ultime due regole appaiono incompatibili con il diritto comunitario e si è pertanto ritenuto di non riprodurle nel codice. Il comma 4 riproduce l’art. 7, co. 3, d.lgs. n. 30 del 2004, mantenendo la soglia già vigente per l’amministrazione diretta, e adeguando la soglia per il cottimo fiduciario a quella prevista per i lavori pubblici in generale dall’art. 125. Atre norme dettate dal previgente art. 9, quali quelle sulla preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, appaiono superate dalla nuova disciplina generale dei criteri di selezione delle offerte. Sono state invece riprodotte le altre norme contenute nel citato art. 9, che mantengono tutt’ora attualità.

Art. 205 (Varianti) (art. 10, d.lgs. n. 30/2004) 1 Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 2 Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale. 3 Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 4 Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 5 In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera. Relazione all’articolo 205 La norma riproduce l’articolo 10 del decreto 30 con i dovuti correttivi formali. La disposizione va raccordata con la nuova norma sulle varianti in generale nei lavori pubblici. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. PARTE III -TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI DEL GAS, ENERGIA TERMICA, ELETTRICITA’, ACQUA, TRASPORTI, SERVIZI POSTALI, SFRUTTAMENTO DI AREA GEOGRAFICA DI RILEVANZA COMUNITARIA Capo I – Disposizioni dettate per gli appalti di lavori, servizi, forniture, di cui alla direttiva 2004/18, applicabili ai contratti di cui alla direttiva 2004/17

Art. 206 (Norme applicabili) (artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17) 1 Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le soglie di cui all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58; 60; 63; 66; 68; 69; 71; 73; 74; 76; 77; 79; 81, comma 3; 82; 83, con la precisazione che la ponderazione relativa di cui all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di importanza di cui all’articolo 83, comma 3, sono precisati all’occorrenza nell’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 226, comma 5, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d’oneri; 84; 85; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte sospette, indicandolo nell’avviso di gara o nell’invito a presentare offerte; 87; 88, esclusi i commi 4 e 5; 118; 131. 2 Gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell’avviso di gara ovvero, nelle procedure in cui manchi l’avviso di gara, nell’invito a presentare un’offerta. Relazione all’articolo 206 Il presente articolo enuclea le disposizioni di altre parti del codice, che si applicano anche ai settori esclusi. Si tratta di problematica diversa rispetto a quella degli appalti di un medesimo ente aggiudicatore, che riguardano più settori (sul punto v. articolo 214). Invece nel presente articolo si individuano le disposizioni della parte II che si applicano agli enti aggiudicatori per i contratti inerenti alle loro finalità istituzionali. In particolare, gli articoli 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, della direttiva 2004/17, corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12.1, 14, 15, 19, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35.1, 36-37, 39, 42, 41, 45, 53, 54, 55, direttiva 2004/18. Tali articoli delle due direttive hanno formato oggetto di recepimento unitario negli articoli, rispettivamente, 3, 2, 32, 32, 13, 27, 23, 16, 17, 31, 19, 19, 20, 59, 67, 97, 60, 54, 57, 62, 68, 70, 34, 71 – 73, 74, 7576- 77, del presente codice. Il contenuto di tali articoli è il seguente: 1, direttiva 17, 1 direttiva 18, 3 codice: definizioni; 1, direttiva 17, 1 direttiva 18, 14 codice: contratti misti; 10 direttiva 17, 2 direttiva 18, 2 codice: principi 11 direttiva 17, 4 direttiva 18, 34 codice: soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici 12 direttiva 17, 5 direttiva 18, 34 codice: condizioni in base all’accordo O.M.C. 13 direttiva 17, 6 direttiva 18, 13 codice: accesso agli atti e divieti di divulgazione 17 direttiva 17, 9 direttiva 18, 29 codice: metodi di calcolo delle soglie 19 direttiva 17, 12.1. direttiva 18, 24 codice: appalti a scopo di rivendita o locazione 21 direttiva 17, 14 direttiva 18, 17 codice: appalti segretati 22 direttiva 17, 15 direttiva 18, 18 codice: appalti aggiudicati in base ad accordi internazionali 28 direttiva 17, 19 direttiva 18, 52 codice: appalti riservati 29 direttiva 17, 11 direttiva 18, 33 codice: appalti pubblici e accordi quadro stipulati dalla CONSIP; 31 direttiva 17, 20 direttiva 18, 20 codice: servizi di allegato II A 32 direttiva 17, 21 direttiva 18, 20 codice: servizi di allegato II B 33 direttiva 17, 22 direttiva 18, 21 codice: servizi misti 15 direttiva 17, 33 direttiva 18, 60 codice: sistemi dinamici di acquisizione 34 direttiva 17, 23 direttiva 18, 68 codice: specifiche tecniche 36 direttiva 17, 24 direttiva 18, 76codice: varianti progettuali in sede di offerta 37 direttiva 17, 25 direttiva 18, 118 codice: subappalto 38 direttiva 17, 26 direttiva 18, 69 codice: condizioni particolari di esecuzione prescritte in sede di bando o invito

41.1. direttiva 17, 35.1. direttiva 18, 63 codice: avviso di preinformazione 44 direttiva 17, 36-37 direttiva 18, 66 codice: modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; 46 direttiva 17, 39 direttiva 18, 71 codice: termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte; 48 direttiva 17, 42 direttiva 18, 77 codice: regole applicabili alle comunicazioni

 

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